In relazione all’articolo 21 del Regio Decreto n° 215 del 13-02-1933 e all’art.15 comma 2 della Legge Regionale n° 7 del 2003 e all’articolo 90 della Legge Regionale della Lombardia n. 31/08 (efficace anche nei territori emiliani) e gli articoli 860 e 864 del Codice Civile stabiliscono che i proprietari dei beni immobili (terreni e fabbricati) che ricadono nel comprensorio di bonifica sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica gestite dal Consorzio, nonché alle spese del suo funzionamento, necessario per la redditività di tutti gli immobili, in relazione al beneficio conseguito o conseguibile dall’attività di bonifica.
Tali contributi costituiscono oneri reali sui fondi e il relativo pagamento è obbligatorio.
Per attività di bonifica, a favore di terreni e fabbricati, si intende una estesa e complessa regimentazione delle acque piovane, reflue e risorgive provenienti dai collettori fognari dei centri abitati, dai fossi interpoderali, dai fossi stradali, da insediamenti rurali sparsi; acque che vengono raccolte da una capillare rete artificiale di canali in gestione consortile estesa oltre 1.000 km e trasferite al fiume Po in località Moglia di Sermide (MN) mediante collettori di dimensioni sempre maggiori sino ai 2 finali (emissario Agro Mantovano-Reggiano e collettore Revere) aventi una portata rispettivamente di 40.000 e 26.000 litri ogni secondo. Ciascuno dei due scarichi è presidiato dalle piene del fiume con chiavica e contro chiavica; a partire da primi anni del secolo scorso, gli scarichi sono stati integrati con altrettanti impianti di pompaggio che vengono azionati al fine di evitare allagamenti nel comprensorio di bonifica quando il livello delle acque del fiume supera quello dei canali interni. L’attività di bonifica è indipendente da quella irrigua, che è soggetta ad un contributo a parte.
Per i terreni si aggiunge anche l’attività irrigua. Per essa si intende una articolata movimentazione idrica artificiale realizzata attraverso una diffusa rete consortile di canali a cielo aperto, canalette in cemento e condotte interrate, rete dotata di innumerevoli sbarramenti di ritenuta e di alcuni impianti di sollevamento a servizio di aree altimetricamente elevate; la derivazione idrica principale avviene dal fiume Po in località Santa Croce di Boretto (RE) mediante il pompaggio fino a 20.000 litri al secondo, risorsa che raggiunge il comprensorio attraverso il cavo Parmigiana-Moglia dal quale viene prelevata dopo 15 Km in località Ponte Pietra di Guastalla (RE) per dominare la zona in sinistra Secchia e dopo 50 Km in località Bondanello di Moglia (MN) per dominare la zona in destra Secchia.
Per il territorio golenale dell’ex distretto Digagnola - Po Morto, l’attività riguarda lo scolo per terreni e fabbricati attraverso l’impianto idrovoro da 1.000 l/s, e la difesa dei beni immobili dalle piene del Po.
COME PAGARE
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RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
1) Cos’è il Consorzio di Bonifica?
Il Consorzio di Bonifica è un Ente Pubblico Economico che ha il compito di gestire le opere di bonifica dello Stato (canali, impianti idrovori, casse di espansione) necessarie per lo scolo delle acque piovane.
2) Perché devo pagare il contributo di bonifica
Il contributo serve al consorzio per eseguire la manutenzione ed il controllo dei canali di raccolta ed allontanamento delle acque piovane al fine di evitare ristagni ed alluvionamenti sul territorio; anche le abitazioni potrebbero essere alluvionate durante i temporali se i canali non fossero mantenuti in efficienza per raccogliere le acque provenienti dalle fognature.
3) È obbligatorio pagare il contributo di bonifica?
E’ obbligatorio ai sensi del Codice Civile ed altre leggi nazionali e regionali: per i pochi proprietari che non pagano, il consorzio attiva procedure coattive di riscossione, avendone la facoltà giuridica.
4) Quale servizio effettuate al mio immobile (urbano)?
Le acque piovane non si infiltrano nel sottosuolo, ma finiscono in fognatura, se c’è, oppure in fossi a cielo aperto; per evitare che danneggino le proprietà vicine tutti i fossi confluiscono in canali più grandi che sono pubblici e mantenuti dal Consorzio; quindi se non fosse svolta l’attività di bonifica, il suo immobile potrebbe essere anche circondato da acquitrini (anche vere e proprie paludi come fino agli inizi del novecento), limitandone la sua funzionalità.
5) Perché pago, visto che pago già la fognatura?
Per la fognatura si paga il servizio di depurazione delle acque nere che è in carico all’utilizzatore del fabbricato; il proprietario deve pagare lo scolo delle acque piovane di cui si occupa la bonifica.
6) Come viene calcolato il tributo e quantificato il beneficio?
Il contributo è stato determinato sulla base del beneficio che l’immobile trae dalla efficienza delle opere di bonifica. Il grado di beneficio è calcolato sulla base di indici tecnici ed economici: quelli tecnici dipendono dalla posizione dell’immobile sul territorio, quelli economici dalla rendita catastale.
7) Cos’è il piano di classifica?
Una norma interna che consente di individuare i “millesimi” di competenza a ciascun immobile per ripartire le spese, come se il comprensorio fosse un enorme condominio.
8) Perché il mio vicino non ha ricevuto l’avviso?
Gli avvisi vengono inviati ai proprietari in tempi diversi (scaglionati) per migliorare l’assistenza in caso di chiarimenti, quindi potrebbe non essere stato ancora recapitato.
9) Perché pago l’irrigazione se ho il pozzo?
La presenza del pozzo riduce il contributo irriguo: l’intera quota fissa ed una minima parte di quota variabile; compare la sigla P nell’avviso.
10) Se ho venduto nel corso dell’anno posso pagare solamente la quota riguardante il periodo di mio possesso?
In caso di compravendita di immobile perfezionata entro la data del 30 giugno, su esplicita richiesta del venditore gli uffici provvedono al discarico del ruolo dell’anno in corso in capo al venditore e al recupero dell’intera somma a carico dell’acquirente l’anno successivo; se la vendita viene comunicata dopo la data del 30 settembre, il venditore non avrà diritto allo sgravio.
11) Il contributo è deducibile?
Gli uffici consortili, non essendo soggetti competenti in materia fiscale e tributaria, non possono dare disposizioni in materia di deducibilità dei contributi consortili pertanto, ai soli fini informativi, si invita alla lettura della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°44/2013 scaricabile al seguente link.
12) Chi paga nei casi di comproprietà e con quale criterio?
Nel caso di immobili in comproprietà, il contributo viene imputato al primo intestatario catastale con maggior quota di proprietà o in caso di quote uguali il primo codice fiscale in ordine alfabetico.
13) È possibile dividere il tributo in base alla propria quota di proprietà?
Su richiesta dell’intestatario dell’avviso, condivisa con i cointestatari e fatta pervenire in forma scritta al Consorzio, è possibile dividere il contributo imputandolo anche agli altri proprietari e separandolo in base alle rispettive quote di proprietà, aggiungendo per ogni avviso la quota base, a partire dall’anno successivo.
14) È possibile cambiare l'intestazione dell'avviso?
L’intestazione dell'avviso può essere variata previa richiesta scritta, compilando il modulo specifico (SCARICA IL MODULO QUI), firmato da tutti i componenti la comproprietà e fatto pervenire al Consorzio, possibilmente entro il 30 novembre dell'anno in corso. Per richieste pervenute oltre tale data non si garantisce l'applicazione della modifica nell'avviso dell'anno successivo.
15) Come avviene l’aggiornamento della banca dati (devo comunicare variazioni)?
A tale attività provvede l'Ufficio Catasto del Consorzio attraverso il periodico allineamento con i Servizi Catastali dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto in caso di variazioni intervenute nella consistenza od intestazione delle proprietà, i contribuenti sono invitati a definire la propria posizione presso gli stessi Servizi dell'Agenzia: il Consorzio provvederà ad acquisire i dati aggiornati.
16) Perché non ho mai ricevuto l’avviso di pagamento?
Alcuni Contribuenti ricevono l’avviso di pagamento per la prima volta a seguito di allineamento della banca dati del Consorzio con quella dei Servizi catastali dell’Agenzia delle Entrate, più aggiornata; oppure nel caso che precedentemente il tributo richiesto non raggiungesse il minimo contributivo.
17) Il tributo può essere ulteriormente rateizzato?
L’ulteriore rateizzazione del tributo, se richiesta, è concessa solo se adeguatamente motivata per circostanze eccezionali e non ripetibili, tramite Determina Dirigenziale; il pagamento del totale deve comunque avvenire entro l’anno di competenza.
Si ricorda che attualmente non si eseguono invii specifici primari con mail/PEC, in quanto l’invio principale rimane massivo con posta ordinaria di oltre 44.000 avvisi bonari entro la prima metà di ogni anno.
19) E’ possibile per il conduttore conoscere l’importo del contributo di irrigazione dei terreni che ha in affitto?
Tale importo deve essere richiesto al proprietario dei terreni che riceve l’avviso di pagamento, in cui nella sezione DETTAGLIO CONTRIBUTI è indicato l’importo dell’irrigazione per ogni mappale.
Solo se questo non è possibile, la richiesta scritta deve essere presentata al Consorzio entro settembre, inviandola con mail, PEC o lettera. Deve contenere:
- l’assenso del proprietario a richiedere i dati al Consorzio;
- copia del contratto d’affitto valido, in cui sono indicati i mappali in affitto;
- copia della carta di identità del conduttore, o del rappresentante legale della società affittuaria.
Dopo i controlli sui documenti, se verrà accolta la richiesta, all’affittuario verrà spedita una lettera o una mail con indicate le quote di irrigazione limitatamente ai mappali di interesse; la comunicazione sarà inviata per conoscenza anche al proprietario, in quanto terza parte interessata.
20) Nell’avviso 2023 si riscontra una riga con la dicitura “contributo straordinario per copertura spese stagione 2022”: di cosa si tratta?
E' la conseguenza dei maggiori costi per far fronte sia all’inflazione generata dalla situazione internazionale, non prevedibile in fase di previsione sia alla stagione climatica eccezionale; la cifra emerge dal consuntivo spese della stagione irrigua 2022.
21) Perché questo contributo straordinario 2022 viene richiesto solo ora?
Il consorzio è riuscito ad anticipare le spese chiedendone il rientro insieme alla annualità 2023 per evitare un ulteriore aggravio al contribuente ed il disagio di un pagamento aggiuntivo a fine 2022.
22) La cifra in termini assoluti quanto incide sulla superficie?
La cifra richiesta come straordinarietà è pari a solo circa 4 euro a biolca.
23) È attiva la domiciliazione bancaria del contributo consortile?
È possibile inoltrare la richiesta di domiciliazione bancaria degli avvisi tramite addebito diretto sul proprio conto (SDD) compilando in tutte le sue parti e firmando il modulo specifico (SCARICA IL MODULO QUI), ); il modulo, unitamente ai propri recapiti mail e/o telefonici, deve essere trasmesso al Consorzio entro il 30 novembre. La relativa domiciliazione bancaria sarà attivata dall'anno successivo.
L’inserimento del codice del RIFERIMENTO MANDATO, nel campo seguente:
è a cura del Consorzio.
Solo se l'intestatario dell'avviso di pagamento è diverso dall’intestatario del conto, nella sezione DATI DEL DEBITORE:
È necessario indicare nominativo e codice fiscale dell'intestatario dell'avviso se persona fisica, o ragione sociale e codice fiscale se soggetto giuridico.
TABELLE SINTETICHE DI CORRISPONDENZA DEGLI INDICI DEL PIANO DI CLASSIFICA